Accatastamento impianti fotovoltaici

Viste le numerose richieste pervenute negli ultimi giorni, tento di dare alcune indicazioni derivate dalla analisi delle varie circolari e risoluzioni dell’Agenzia del Territorio, relative a quali impianti fotovoltaici devono eventualmente provvedere all’accatastamento.

In primo luogo le “Centrali fotovoltaiche” ovvero quelle installazioni a terra o comunque che occupano il territorio al solo fine, o predominante fine della produzione e vendita dell’energia, sono già dal novembre 2006 obbligate all’accatastamento in categoria D1 Opifici. (Risoluzione n. 3 del 06/11/2006).

Per quanto riguarda gli altri impianti:

Non hanno alcun obbligo gli impianti:

  1.  Gli impianti per uso domestico o equivalente di potenza non superiore a 3kWp
  2. Gli impianti per servizi comuni condominiali di potenza non superiore a 3 x Numero di unità immobiliari
  3. Gli impianti a terra di volume lordo inferiore a 150m³

Infine gli:

  1. Impianti fotovoltaici INTEGRATI e PARZIALMENTE INTEGRATI in fabbricati come definiti dal DM 19/02/2007 “Conto energia 2”
  2. Impianti realizzati sulle pertinenze comuni o esclusive di fabbricati (sembra non avere in questo caso importanza il tipo costruttivo)

NON DEVONO ESSERE ACCATASTATI COME UNITA IMMOBILIARE AUTONOMA sono cosniderati impianti tecnologici a servizio del fabbricato.

DEVE ESSERE VARIATA LA RENDITA (O IL VALORE) CATASTALE DELL’IMMOBILE quaolra il valore dell’impianto sia superiore al 15% del valore capitale dell’immobile.

Ulteriori dettagli e chiarimenti sono stati chiesti all’Agenzia per comprendere la applicazione di queste regole per tutte le tipologie di impianti, ad esempio gli impianti non integrati su edifici.