Viste le numerose richieste pervenute negli ultimi giorni, tento di dare alcune indicazioni derivate dalla analisi delle varie circolari e risoluzioni dell’Agenzia del Territorio, relative a quali impianti fotovoltaici devono eventualmente provvedere all’accatastamento.
In primo luogo le “Centrali fotovoltaiche” ovvero quelle installazioni a terra o comunque che occupano il territorio al solo fine, o predominante fine della produzione e vendita dell’energia, sono già dal novembre 2006 obbligate all’accatastamento in categoria D1 Opifici. (Risoluzione n. 3 del 06/11/2006).
Per quanto riguarda gli altri impianti:
Non hanno alcun obbligo gli impianti:
Infine gli:
NON DEVONO ESSERE ACCATASTATI COME UNITA IMMOBILIARE AUTONOMA sono cosniderati impianti tecnologici a servizio del fabbricato.
DEVE ESSERE VARIATA LA RENDITA (O IL VALORE) CATASTALE DELL’IMMOBILE quaolra il valore dell’impianto sia superiore al 15% del valore capitale dell’immobile.
Ulteriori dettagli e chiarimenti sono stati chiesti all’Agenzia per comprendere la applicazione di queste regole per tutte le tipologie di impianti, ad esempio gli impianti non integrati su edifici.