Edilizia obbligo impianti fotovoltaici

Riprendo vari articoli che cercano di fare luce nella oscura scena normativa che regola l’obbligo di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ed oggetto di ristrutturazione importante, facendo una rapidissimo riassunto della saga che a partire dal 1990 ci appassiona come una telenovela messicana!

Legge 10/1991 (art. 26 comma 7) Il fabbisogno energetico degli edifici pubblici o ad uso pubblico deve essere soddisfatto anche mediante fonti rinnovabili, salvo impossibilità tecniche. Decreti attuativi mai arrivati!

D.Lgs 311/2006  Introduce l’obbligo di impianti a fonti rinnovabili elettrici e termici per tutte le categorie di edifici. Decreti attuativi mai arrivati!

D.P.R. 59/2009 Obbligo di installare impianti fotovoltaici per nuovi edifici e ristrutturazioni sopra i 1000m², conteneva anche i requisiti minimi per gli impianti termici.

Finanziaria 2007, Modifiche al T.U.E. (Cosa centra la finanziaria col Testo Unico dell’Edilizia poi ?) prevede la installazione di pannelli fotovoltaici per gli edifici di nuova costruzione, per “garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”.
(a prescindere dall’errore Macroscopico del normatore, Energia e kW non vanno molto d’accordo, e se fossero stati 0,2kWh sarebbe stato un pannello fotovoltaico da calcolatrice, poi su base annua, mensile, media giornaliera ……; parlando da tecnico comunque tale potenza sarebbe dovuto essere nominale, media, minima garantita in base all’orientamento ed alla esposizione …. All’epoca infine un ulteriore problema, la regola tecnica DK5940 non permetteva il collegamento alla rete di impianti di produzione di potenza inferiore a 0,75kW…) Questa disposizione è stata comunque recepita solo da pochissimi comuni ed applicata ancor meno.

Finanziaria 2008, Ulteriore modifica al T.U.E.  Obbligo di installare 1kW per ogni unità abitativa e 5kW per i fabbricati industriali (di impianti solari non dice se fotovoltaici o termici pertanto a scelta dell’utente) a partire dal 1° gennaio 2009

Legge 30 dicembre 2008 Proroga dell’obbligo al 1° gennaio 2010

Legge 26 febbraio 2010, n. 25 Proroga dell’obbligo al 1° gennaio 2011

D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 (Recepimento della Direttiva Europea 2009/28/CE) Abroga tutto e si riparte da capo. (nel frattempo vari comuni modificano il loro regolamento imponendo la installazione di 1kW, alcuni comuni sostiene anche tali iniziative con incentivi economici)

Tale decreto all’Allegato 3 tratta il tema, pertanto riporto il testo di tale allegato:

ALLEGATO 3

(art. 11, comma 1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é rilasciato dal 1° gennaio 2017.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula:

P = 1/k * S

Dove S é la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%.

7. L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

8. Nei casi di cui al comma 7, é fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula:

Formula

Dove:

– % obbligo é il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;

– % effettiva é il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

– P obbligo é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3;

E effettiva é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.